COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 09/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2014 A CARICO DEL CALCIATORE COCCIA EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 DEL 19.10.2011 (Gara: ALATRI – VIRTUS BROCCOSTELLA del 16.10.2011 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 09/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2014 A CARICO DEL CALCIATORE COCCIA EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 DEL 19.10.2011 (Gara: ALATRI – VIRTUS BROCCOSTELLA del 16.10.2011 – Campionato di Promozione) La Società in epigrafe con il reclamo in argomento ed in sede di audizione diretta ha inteso contestare la sanzione citata in titolo inflitta al proprio tesserato COCCIA EMILIANO, asserendo che lo stesso ha certamente prodotto la sua protesta in maniera eccessivamente vibrata nei confronti dell’assistente arbitrale, ma senza assolutamente aver posto in essere gesti di natura violenta e men che mai aver sputato contro l’assistente suddetto. A suffragio di quanto sopra, soggiunge la reclamante, si può trarre conferma visionando le immagini proprio di un video relativo alla gara in argomento, accluso al reclamo stesso. Ad ogni buon conto, il reclamo è teso, in subordine, ad ottenere una riduzione della sanzione, ritenendo la stessa assolutamente eccessiva. Questa Commissione, alla luce della gravità dell’accaduto, ha inteso convocare l’assistente arbitrale, al fine di ottenere ancora una volta la descrizione dell’accaduto. Dall’esame della nuova dichiarazione contenuta negli atti ufficiali di gara che attestano la precisa dinamica dei fatti, iniziata con le espressioni offensive rivolte dal COCCIA all’assistente a fronte della notifica del provvedimento disciplinare, seguito dall’avvicinarsi del suddetto calciatore all’assistente medesimo, e culminata con il successivo sputo che attingeva al volto quest’ultimo (esattamente sulla guancia sinistra). Accertato tale aspetto, è necessario evidenziare altresì che, a mente dell’art. 35 del C.G.S., non è stato preso in considerazione il video allegato al reclamo, in quanto, come recita la suddetta norma, mezzi di prova del genere sono utilizzabili dagli Organi di Giustizia Sportiva, esclusivamente in presenza di fattispecie in ordine alle quali i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso, allontanato, soggetto diverso dall’autore dell’infrazione – circostanze palesemente non attinenti al caso in esame. Tutto ciò premesso, ritenuto che la colpevolezza del COCCIA risulti provata e sottolineato che lo sputo, per di più rivolto al viso, costituisce uno dei gesti più inqualificabili e dispregiativi che un uomo – e non soltanto un atleta – possa rivolgere ad un avversario o addirittura, come nel caso di specie, ad un Ufficiale di gara, questa Commissione Disciplinare afferma la piena condivisione con le decisioni adottate dal Giudice di prima istanza e conseguentemente DELIBERA Di confermare la squalifica nei confronti del calciatore COCCIA EMILIANO fino al 30.9.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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