COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE TUMINO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 18/11/11 ( Gara: Pescatori Ostia – Centro Italia del 16/11/11 – COPPA ITALIA PROM. ).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE TUMINO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 18/11/11
( Gara: Pescatori Ostia – Centro Italia del 16/11/11 – COPPA ITALIA PROM. ).
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
La reclamante sostiene che il calciatore Tumino abbia calciato il pallone non già contro l'Arbitro, bensì contro il giocatore avversario, che in precedenza aveva commesso un violento fallo di gioco nei suoi confronti. Per tale motivo si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.
La ricostruzione dei fatti, quale prospettata dalla ricorrente, non appare accoglibile, ove si analizzi il comportamento del giocatore alla luce di quanto riferito sia dall'Arbitro che dall'Assistente nei rapporti di gara. Da tali atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta infatti che il calciatore Tumino, dopo essere stato espulso, in segno di protesta ha raccolto il pallone da terra e da una distanza di circa 4-5 metri lo ha calciato con estrema violenza in direzione dell'Arbitro, che in quel momento gli mostrava le spalle, in quanto impegnato ad ammonire il giocatore che aveva commesso il fallo di gioco nei confronti del medesimo Tumino. Come precisato nei rapporti di gara, il pallone calciato dal Tumino non colpiva l'Arbitro, bensì attingeva con violenza allo stomaco, causandogli forte dolore, un altro giocatore del Centro Italia, che si trovava in quel momento accanto al Direttore di gara, mentre questi ammoniva il compagno di squadra autore del fallo di gioco.
Alla luce di quanto sopra, risulta quindi comprovato che il gesto di natura violenta compiuto dal giocatore era sicuramente diretto contro l'Arbitro, quale moto di reazione per l'espulsione subìta. Del resto, che oggetto della violenta protesta fosse sicuramente l'Arbitro, è confermato altresì dal fatto che, dopo avergli calciato contro il pallone, il Tumino ha rivolto poi reiterati insulti e minacce proprio al Direttore di gara.
Ribadita la gravità di tale comportamento, e considerato inoltre che, se il giocatore avesse avuto una mira più precisa, il suo gesto avrebbe potuto causare pesanti conseguenze fisiche all'Arbitro, così come avvenuto per il calciatore colpito, questa Commissione, ritenuta del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore TUMINO ANDREA fino al 15 aprile 2012. La tassa di reclamo va incamerata.
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