COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 A CARICO DEL CALCAITORE AQUILANTE MARCO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETRICCA SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 1°.12.2012 (Gara: NUOVA LUNGHEZZA – ANTICOLI CORRADO del 27.11.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 A CARICO DEL CALCAITORE AQUILANTE MARCO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETRICCA SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 1°.12.2012 (Gara: NUOVA LUNGHEZZA – ANTICOLI CORRADO del 27.11.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ANTICOLI CORRADO chiede, minimizzando il comportamento dei tesserati in titolo, una riduzione delle sanzioni loro inflitte nonché la ripetizione dell’incontro, essendo che l’arbitro ne avrebbe deciso la conclusione un minuto prima del termine regolamentare. Rilevata preliminarmente l’infondatezza della richiesta, riferita alla ripetizione dell’incontro in quanto trattasi di decisione tecnica – aspetto devoluto alla esclusiva competenza del direttore di gara – che quale cronometrista ufficiale dell’incontro, ha ritenuto regolarmente conclusasi la gara. Rilevato che, circa il comportamento dei calciatori AQUILANTE e PETRARCA, i fatti loro addebitati, riconducibili a gesti, parole di estrema gravità e invasiti nei confronti dell’arbitro, sono stati congruamente sanzionati dal Giudice di prima istanza. Tanto premesso, ritenute insussistenti le argomentazioni della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ANTICOLI CORRADO e, per l’effetto, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it