COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSI GUIDO (TESS. SANT’ANATOLIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 12 DEL 15.12.2011 (Gara: AZZURRA GRECCIO – SANT’ANATOLIA del 10.12.2011 – Campionato III Categoria RIETI)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSI GUIDO (TESS. SANT’ANATOLIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 12 DEL 15.12.2011 (Gara: AZZURRA GRECCIO – SANT’ANATOLIA del 10.12.2011 – Campionato III Categoria RIETI) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dal ricorrente calciatore ROSSI GUIDO, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, non appaiono a questa Commissione, condivisibili e che per tale motivo la sanzione appare del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal ROSSI (per aver insultato reiteratamente il Direttore di gara e posizionatosi dietro la rete di recinzione, continuava ad offendere e minacciare il Direttore di gara per il resto dell’incontro). Quanto sostiene il ricorrente, che dopo il provvedimento disciplinare si recava immediatamente nello spogliatoio, non trova riscontro negli atti ufficiali che , come più volte detto, sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. fonte unica e privilegiata di prova. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore ROSSI GUIDO. La tassa reclamo va incamerata.
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