COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PENITRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’8.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE NOFI SALVATORE E EPR 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIPIONE MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. M. 28 SGS DEL 7.12.2011 (Gara: PENITRO – NUOVA ITRI del 4.12.2011 – Campionato Allievi Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PENITRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’8.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE NOFI SALVATORE E EPR 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIPIONE MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. M. 28 SGS DEL 7.12.2011
(Gara: PENITRO – NUOVA ITRI del 4.12.2011 – Campionato Allievi Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuta l’urgenza di provvedere in merito alla sanzione comminata al calciatore SCIPIONE MARCO;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno di una riduzione della sanzione per il calciatore SCIPIONE possono ritenersi parzialmente assumibili in quanto detto calciatore si è reso responsabile di un comportamento particolarmente minaccioso nei confronti dell’arbitro, che però può essere ricondotto ad una serie di esagerate proteste, sia pure inaccettabili, per cui la sanzione offre margini di lieve ridimensionamento,
ritenuto opportuno stralciare la posizione del calciatore NOFI SALVATORE cui è stata inflitta la sanzione della squalifica fino all’8.12.2014.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo relativo alla sanzione del calciatore SCIPIONE MARCO riducendo per l’effetto la squalifica a 3 gare effettive.
Si fa riserva di esaminare successivamente nel merito la sanzione della squalifica al calciatore NOFI SALVATORE.
La tassa reclamo va restituita.
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