COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE LA VALLE MARCO E DEL DIRIGENTE EVANGELISTA GIUSEPPE ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 10 COMMA 6 CGS NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI PIGNATARO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE LA VALLE MARCO E DEL DIRIGENTE EVANGELISTA GIUSEPPE ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 10 COMMA 6 CGS NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI PIGNATARO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS Il presidente della società U.S. Arce A.S.D. ha trasmesso alla Procura Federale, con nota del 13-9-2011 la documentazione attestante una presunta partecipazione irregolare del calciatore Marco La Valle da parte della società A.S.D. Città di Pignataro in occasione della gara San Michele – Città di Pignataro del 4-9-2011 valevole per il campionato di Promozione. La Procura Federale ha esaminato la documentazione in atti ed ha rilevato che in effetti il calciatore in questione è stato impiegato nella predetta gara dalla società Città di Pignataro malgrado in quel momento fosse tesserato con la società U.S. Arce. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Giuseppe Evangelista con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi rilevato che l’avvenuto utilizzo di un calciatore tesserato per altra società e la sottoscrizione del dirigente accompagnatore abbia integrato le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito entrambi a questa Commissione Disciplinare territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Facevano pervenire articolata memoria difensiva i deferiti che protestavano l’assoluta buona fede in quanto il calciatore, ritenendo di essere stato svincolato dalla società Arce, si era proposto alla società Città di Pignataro che aveva provveduto al tesseramento schierandolo solo in panchina nella gara contro il San Michele, a cui non aveva preso parte e che aveva visto la società deferita soccombere con il punteggio di 2 a 1. Il calciatore non era mai stato schierato in altre gare, neppure in panchina, sino alla comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti che rilevava la preesistenza del tesseramento con l’Arce e passava la richiesta di tesseramento nulla agli atti. Successivamente la società si era attivata ottenendo un regolare trasferimento del calciatore dalla stessa società Arce. Nella memoria veniva sottolineato come alla fattispecie non fosse applicabile la norma dell’articolo 10 comma 6 del CGS che attiene solo al tesseramento di calciatori stranieri e come non fosse possibile l’automatismo tra la posizione irregolare di un calciatore e la sanzione più grave della penalizzazione in classifica dovendosi graduare la sanzione al grado di colpa o dolo ed alle conseguenze per la regolarità del campionato della violazione commessa. Nella riunione i rappresentanti dei deferiti ribadivano puntualmente tutte le deduzioni difensive già esposte nella memoria e chiedevano il proscioglimento od, in subordine, l’applicazione di sanzioni minime. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni reciprocamente ascritte e richiedeva per il calciatore La Valle 2 anni di squalifica, per il dirigente Evangelista 2 anni di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”. Emerge infatti che il calciatore ha sottoscritto il modulo di tesseramento a favore della società Città di Pignataro in costanza di tesseramento per la società Arce e che la società Città di Pignataro ha inserito in distinta tra i calciatori di riserva nella gara del 4-9-2011 San Michele – Città di Pignataro valevole per il campionato di promozione girone D, il calciatore La Valle, senza peraltro utilizzarlo in gara. Come più volte affermato la circostanza che il calciatore abbia assicurato alla società il suo stato libero, assicurazione rivelatasi del tutto infondata alla prova dei fatti, non scrimina certo la responsabilità della società che è comunque tenuta ad un puntuale accertamento della posizione del calciatore presso il competente ufficio tesseramenti e che risponde altrimenti per l’utilizzazione irregolare del calciatore. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie vi è stata colpa lieve poiché il calciatore non è stato di fatto mai impegnato e quindi le sanzioni richieste dalla Procura appaiono del tutto eccessive rispetto ai fatti contestati. Infatti, come più volte affermato, non vi è automatismo tra la sanzione della penalizzazione in classifica della società e l’inserimento in distinta di calciatori che non avevano titolo a partecipare alla gara e non si applica ai tesserati la pena edittale prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS che punisce altre fattispecie, segnatamente l’utilizzo di calciatori provenienti da federazione estera e di nazionalità straniera tramite l’utilizzo di documenti anagrafici relativi alla cittadinanza falsi od alterati. Le sanzioni vanno quindi fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella relativa all’articolo 10 comma 6 del CGS, e di applicare al calciatore Marco LA VALLE la squalifica per una giornata di gara, al dirigente Giuseppe EVANGELISTA l’inibizione per un mese ed alla società ASD Città di Pignataro l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito
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