COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMETNO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CHERCHI CLAUDIO DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMETNO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CHERCHI CLAUDIO DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ D.L.F. CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. A seguito della segnalazione del 17.3.2009 del C.R. Lazio alla Procura Federale, in riferimento alla gara MONTEROSI – DLF CIVITAVECCHIA dell’8.3.2009 del Campionato Allievi Fascia B della Delegazione Provinciale di Roma, l’Organo Requirente ha proceduto alle verifiche del caso. Ha rilevato il collaboratore della Procura Federale che dal referto di gara si evince che durante le procedure di identificazione prima della gara, il sig. CHERCHI CLAUDIO, in posizione di squalifica, ha tentato di sostituirsi all’allenatore TRAINI PIETRO, e non riuscendovi, ha rivolto pesanti e volgari offese all’arbitro, prima, durante ed a fine gara. Quanto sopra è stato confermato in sede di audizione sia dall’arbitro della gara in questione che dallo stesso CHERCHI il quale ha affermato di poter presenziare all’incontro in qualità di allenatore ed al diniego dell’arbitro, si recava sugli spalti, ammettendo di aver rivolto ingiurie al Direttore di gara. Per tali motivi, l’incaricato della Procura Federale, ha deferito a questa Commissione Disciplinare in epigrafe, per le violazioni loro ascritte. Alla riunione ritualmente fissata, è presente il rappresentante della Procura Federale mentre per la Società è presente il Segretario, Sig. SQUADRITO PAOLO, il quale ha confermato quanto scritto nelle deduzioni a difesa, precisando di non essere stato avvertito dall’allenatore titolare dell’impossibilità di accompagnare la squadra e di non essere a conoscenza che il CHERCHI fosse stato autorizzato a rivestire alcun incarico nella partita in questione, tanto che successivamente, veniva allontanato dalla Società. La Procura insiste per la richiesta di deferimento chiedendo, per il Sig. CHERCHI CLAUDIO 1 anno di inibizione e per la Società D.L.F. CIVITAVECCHIA l’ammenda di € 1.000,00. La Commissione, esaminati gli atti in possesso, ritiene che i gatti siano provati e che dagli stessi emerge una responsabilità evidente dei deferiti e che, comunque, il provvedimento disciplinare a carico del CHERCHI possa essere ridimensionato, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla ricorrente e degli abituali parametri adottati dal questo Organo di Giustizia Sportiva per casi analoghi a quello in argomento. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare a carico del CHERCHI CLAUDIO la squalifica per 3 mesi e a carico della Società D.L.F. CIVITAVECCHIA l’ammenda di € 1.000,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito
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