COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo A.S. Guido Mariscotti avverso la decisione del Giudice Sportivo di ordinare la ripetizione della gara del Campionato di seconda categoria Santa Tiziana – Guido Mariscotti del 22.10.2011. C.U. n. 21 del 27.11.2011 D.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 - Reclamo A.S. Guido Mariscotti avverso la decisione del Giudice Sportivo di ordinare la ripetizione della gara del Campionato di seconda categoria Santa Tiziana - Guido Mariscotti del 22.10.2011. C.U. n. 21 del 27.11.2011 D.P. Genova Sulla base del rapporto della gara Santa Tiziana – Guido Mariscotti del 22 ottobre 2011, sospesa al 36’ del primo tempo sul risultato di 1-1, il Giudice Sportivo ne ordinava la ripetizione. Il primo giudice riteneva ingiustificata la decisione di sospendere la gara allorquando, a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della società Guido Mariscotti e della conseguente espulsione del calciatore, l’arbitro aveva ricevuto una manata sulla mano nella quale teneva il cartellino rosso, e quindi era stato accerchiato e spintonato dai calciatori della società Santa Tiziana. Propone appello la A.S. Guido Mariscotti con reclamo di rito nel quale chiede vedersi assegnata la “vittoria a tavolino” ritenendo la soc. Santa Tiziana responsabile della decisione dell’arbitro di sospendere la gara. Resiste la soc. Santa Tiziana con il deposito delle proprie controdeduzioni in merito. Entrambi i rappresentanti dei due sodalizi sono intervenuti in giudizio a rafforzare i propri convincimenti. La decisione del primo giudice non merita censura. Dalla lettura degli atti sono da considerarsi insussistenti le ragioni poste a base dall’arbitro di sospendere la gara al 36’ del primo tempo. E’ principio costantemente affermato dagli Organi di Giustizia Sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art. 17 comma 4 CGS) che la decisione dell’arbitro di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione in fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio. Ciò premesso, nel caso di specie, nessun pericolo ha corso il direttore di gara che, per sedare ogni principio di protesta, avrebbe dovuto azionare tempestivamente i mezzi e gli strumenti messigli a disposizione dal Regolamento di Gioco, nell’ordine il richiamo dei due capitani e l’esibizione del cartellino giallo e di quello rosso. L’errore tecnico, correttamente rilevato d’ufficio dal Giudice Sportivo, sovrasta e rende irrilevante la tesi sostenuta dalla reclamante di addossare alla squadra avversaria la colpa della errata decisione dell’arbitro di sospendere la gara ottenendone la vittoria a tavolino. Il reclamo va quindi rigettato e la decisione assunta in prime cure confermata. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera e dispone l’incameramento della tassa versata.
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