COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 – Reclamo U.S. Pontelungo avverso la squalifica del calciatore Mirko Ferrari per sei giornate. Gara Val Steria – Pontelungo del 4.12.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 26 del 9.12.2011 D.P. Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 22/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 42 - Reclamo U.S. Pontelungo avverso la squalifica del calciatore Mirko Ferrari per sei giornate. Gara Val Steria - Pontelungo del 4.12.2011 Campionato Seconda Categoria.
C.U. n. 26 del 9.12.2011 D.P. Savona.
Per essersi avvicinato all’arbitro dopo l’espulsione e avergli rivolto frasi ingiuriose e minacciose e per essersi introdotto a fine gara, indebitamente, nello spogliatoio dell’arbitro: non ottenendo risposta alle sue richieste, scalciava ripetutamente la porta dello spogliatoio.
Tale comportamento del calciatore Mirko Ferrari è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per sei giornate di gara.
Presenta istanza d’appello l’U.S. Pontelungo nella quale ritiene eccessiva e sproporzionata la sanzione proponendo una propria versione dei fatti difforme da quella riferita dall’arbitro nel suo rapporto. Visionati gli atti ufficiali e rilevata la perfetta coincidenza tra quanto riferito dall’arbitro e la declaratoria del primo giudice, respinte le eccezioni proposte dalla società così come la richiesta di escussione di testi perché non consentita dalle norme, esaminata la sanzione sotto il profilo equitativo, la Commissione Disciplinare, visto che il comportamento del calciatore Mirko Ferrari è consistito nell’aver rivolto all’arbitro un’unica frase ingiuriosa e una seconda di contenuto minaccioso, ritiene d’accogliere il reclamo dell’U.S. Pontelungo e delibera di ridurne la squalifica da sei a cinque giornate. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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