COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US VISCONTI 1947 Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 30-10-2011 tra US Visconti 1947 / Barona C.U. n. 16 della delegazione di Milano datato 04-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US VISCONTI 1947 Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 30-10-2011 tra US Visconti 1947 / Barona C.U. n. 16 della delegazione di Milano datato 04-11-2011 La società US VISCONTI 1947 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 28.2.2012 il calciatore MORLACCHI Williams perchè a gioco fermo si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso e al provvedimento disciplinare di espulsione tentava di aggredirlo ma veniva trattenuto dai propri compagni, lamentando che l'atteggiamento del giocatore non era affatto poco consono ad uno sportivo e che l'abbraccio dei compagni non era una presa per fermarlo dall'aggredire il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale risultano confermate le circostanze in base alle quali il G.S. ha comminato la sanzione disciplinare che deve ritenersi equa anche in relazione ai criteri abitualmente adottati da questo organo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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