COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società VASCA FBC Camp. Calcio a 5 serie C1 Gir. A Gara del 4-11-2011 tra Vasca FBC / Pavia calcio a 5 C.U. n. 25 del CRL datato 10-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società VASCA FBC Camp. Calcio a 5 serie C1 Gir. A Gara del 4-11-2011 tra Vasca FBC / Pavia calcio a 5 C.U. n. 25 del CRL datato 10-11-2011 La società VASCA FBC ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la perdita della gara per 0 – 6 in quanto non era stato messo a disposizione per la disputa della gara impianto idoneo ed adeguato, gara sospesa a causa della perdita dal tetto di acqua che causava pericolo per l'incolumità dei giocatori, lamentando che la circostanza era da addebitarsi alle condizioni atmosferiche veramente eccezionali. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la società ospitante è oggettivamente responsabile del funzionamento e della manutenzione dell'impianto e che la perdita dal tetto di acqua non poteva essere ascritta ad un evento di forza maggiore quale la perturbazione atmosferica di quel giorno. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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