COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD SIZIANO LANTERNA Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 15-10-2011 tra Bornasco Zeccone / Siziano C.U. n. 14 della delegazione di Pavia datato 20-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD SIZIANO LANTERNA Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 15-10-2011 tra Bornasco Zeccone / Siziano C.U. n. 14 della delegazione di Pavia datato 20-10-2011 La società ASD SIZIANO LANTERNA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, LOCASTO Federico per tre gare, ZANABONI Nicolò per quattro gare, VENTURA Raffaele per sei gare, MARAFFINO Jacopo fino al 12.3.2012, MIGLIAVACCA Matteo fino al 13.2.2012, PELIZZA Nicolò per due gare ed inibito ZANABONI Moreno fino al 14.11.2011 e MARAFFINO Antonio fino al 14.11.2011, lamentando che vi sarebbe stato uno scambio di persona tra il MARAFFINO e l'allenatore COLOMBO Roberto, nonché tra il MIGLIAVACCA e il massaggiatore COLOMBO Angelo, mentre ritiene eccessive le sanzioni comminate agli altri dirigenti e calciatori in quanto hanno reagito spontaneamente in seguito a provocazioni pesanti e inurbane tenute da alcuni spettatori. Pertanto chiedono una revisione totale delle sanzioni comminate dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: il reclamo proposto avverso le sanzioni comminate al calciatore PELIZZA Nicolò ed ai dirigenti ZANABONI Moreno e MARAFFINO Antonio è inammissibile in quanto inferiore a tre giornate squalifica ed al mese di inibizione. L'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato di aver riconosciuto, nei calciatori MARAFFINO Jacopo e MIGLIAVACCA Matteo, gli autori del comportamento violento tenuto nei confronti degli spettatori, dopo aver scavalcato la recinzione, dal numero della maglia di gara di colore verde e precisamente il 4 ed il 9. Tale riconoscimento è stato effettuato dall'arbitro senza alcun dubbio il quale ha inoltre escluso qualsivoglia scambio di persona. La gravità dei gesti compiuti e descritti nel referto arbitrale giustifica la squalifica comminata al MARAFFINO e MARAFFINO la quale deve ritenersi equa. Per quanto attiene alle squalifiche comminate agli altri calciatori LOCASTO, ZANABONI e VENTURA si osserva che queste sono in linea con gli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Commissione in relazione ai comportamenti dagli stessi tenuti nei confronti degli spettatori. Sul punto, è d'uopo rilevare che nemmeno la provocazione ricevuta da alcuni spettatori può giustificare un siffatto comportamento da parte di calciatori che devono rispettare i principi sanciti dall'Art. 1 del CGS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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