COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. CURNASCO Camp. 3° Categoria Gir. E Gara del 06-11-2011 tra G.S. Curnasco / Farese C.U. n. 17 della delegazione di Bergamo datato 10-11-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società G.S. CURNASCO Camp. 3° Categoria Gir. E
Gara del 06-11-2011 tra G.S. Curnasco / Farese
C.U. n. 17 della delegazione di Bergamo datato 10-11-2011
La società G.S. CURNASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara e ha comminato l’ammenda di euro 150,00 a carico della società reclamante per il comportamento del pubblico, ritenendo quest’ultima eccessiva in considerazione del fatto che gli accadimenti verificatisi sono stati posti in essere da due calciatori della società Farese, mentre i Dirigenti di entrambe le società hanno concordato con l’arbitro per la sospensione della partita, mantenendo tra loro comportamenti civili.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale emerge che al 32’ minuto del secondo tempo il calciatore CHERKAOUI Imad ed il giocatore CHERKAOUI Diyaa, reagendo agli insulti che provenivano dalla tifoseria della squadra ospitante, scavalcavano la recinzione del campo di gioco; il giocatore CHERKAOUI Imad colpiva con un ombrello un tifoso facendolo sanguinare, mentre il compagno CHERKAOUI Diyaa dava calci e pugni ad altri tifosi presenti, creando così una rissa.
Di talché il direttore di gara decideva di sospendere la partita stante “la troppa violenza ed il clima di tensione” presenti sugli spalti, avendo timore che la situazione degenerasse. Solo a seguito di questa decisione, i due calciatori rientravano negli spogliatoi.
Emerge pertanto con assoluta chiarezza che i fatti narrati sono stati posti in essere dai calciatori della società Farese che, sebbene abbiano reagito alle offese del pubblico, hanno tenuto un comportamento violento nei confronti del pubblico locale.
La società ospitante è oggettivamente responsabile di ogni accadimenti che avviene durante la gara ed in particolare del regolare svolgimento della stessa.
Per tale ragione, la decisione del GS di comminare l’ammenda di euro 150,00 a carico della reclamante appare congrua anche secondo i criteri adottati da questa Commissione.
Quanto alla decisione della ripetizione della gara, la decisione del GS merita di essere confermata così come merita accoglimento la motivazione della stessa.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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