COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US CLUSONE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 9-10-2011 tra US Clusone / Pol. Zogno C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 13-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US CLUSONE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 9-10-2011 tra US Clusone / Pol. Zogno C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 13-10-2011 La società US CLUSONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale ha inibito il dirigente della US Clusone, MORASCHINI Pietro sino al 13.10.2014 e squalificato l'allenatore , BETTINAGLIO Giambattista, fino al 12.11.2011, lamentando che il MORASCHINI non ha commesso alcun atto violento e/o spintonato l'arbitro e che il BETTINAGLIO ha semplicemente chiesto spiegazioni all'arbitro negli spogliatoi in merito a decisioni assunte durante la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato di essere stato colpito dal MORASCHINI con due schiaffi, dopo essere stato spinto con le mani poste sul petto. L'arbitro ha altresì chiarito che in seguito a tale comportamento non ha subito postumi di sorta, bensì ha sentito solamente un subitaneo dolore al momento di ricevere il duplice schiaffo al volto. La gravità del gesto è certamente da sanzionare e stigmatizzare, anche se non ha lasciato alcuna conseguenza fisica all'arbitro. Sono infine stati confermati gli insulti proferiti dal BETTINAGLIO all'arbitro. Valutati tali comportamenti, alla luce degli abituali criteri adottati da Questa Commissione si ritiene equo confermare la sanzione comminata al BETTONAGLIO, mentre merita una mitigazione quella comminata al MORASCHINI. Tanto premesso e ritenuto in parziale riforma del provvedimento impugnato RIDUCE l'inibizione comminata al MORASCHINI Pietro sino al 13.10.2013, nonché revoca qualsivoglia obbligo al risarcimento del danno alla persona peraltro del tutto inammissibile in questa sede, e conferma la squalifica comminata al BETTINAGLIO Gianbattista. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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