COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. GARIBALDINA Camp. 3°Categoria Gir. A Gara del 13-11-2011 tra Grumulus / Garibaldina C.U. n. 16 della delegazione di Cremona datato 10-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. GARIBALDINA Camp. 3°Categoria Gir. A Gara del 13-11-2011 tra Grumulus / Garibaldina C.U. n. 16 della delegazione di Cremona datato 10-11-2011 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che: i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 46 comma 4 del C.G.S.); che il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 16 della delegazione di Cremona in data 10/11/2011; che il reclamo, come si evince dalla ricevuta di invio della posta elettronica, è stato trasmesso alla presente C.D. in data 28/11/2011, cioè oltre il termine di cui al predetto art. 46 comma 4 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto Dichiara INNAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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