COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AURORA CERRO CANTALUPO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 3.12.2011 tra Aurora Centro Cantalupo / Saronno C.u. n. 24 della delegazione di Legnano datato 9.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AURORA CERRO CANTALUPO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 3.12.2011 tra Aurora Centro Cantalupo / Saronno C.u. n. 24 della delegazione di Legnano datato 9.12.2011 La società AURORA CERRO CANTALUPO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato l’allenatore, MUNARI Stefano sino al 21.3.2012, ha inibito il dirigente, BORNAGHI Massimo sino all’8.2.2012 e le ha comminato l’ammenda di Euro 50,00 chiedendo una riduzione delle sanzioni in quanto eccessive. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : il reclamo proposto avverso l’ammenda di Euro 50,00 è inammissibile ai sensi dell’Art. 45, II° comma, lett. D) C.G.S. Le sanzioni comminate dal G.S. al MUNARI ed al BORNAGHI devono considerarsi ineccepibili, alla luce di quanto emerge dal rapporto arbitrale che non può essere smentito da quanto dedotto dalla reclamante, essendo fonte privilegiata di prova. Pertanto, la decisione del GS sul punto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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