COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.G. CABIATE CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 19.11.2011 tra C.G. Cabiate Calcio / Lentatese C.U. n. 28 del CRL datato 24.11.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.G. CABIATE CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 19.11.2011 tra C.G. Cabiate Calcio / Lentatese C.U. n. 28 del CRL datato 24.11.2011 La società C.G. CABIATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato l’allenatore COLUCCI Dario sino al 22.2.2012 lamentando che il COLUCCI non ha insultato l’arbitro nè lo ha invitato a non indicare nel referto quanto accaduto durante la gara (reiterati insulti e offese – dava istruzioni ai calciatori dopo essere stato allontanato), limitandosi a protestare. Pertanto, chiede una sensibile riduzione della squalifica La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il Colucci è stato allontanato dal terreno di giuoco dopo avere reiteratamente insultato e offeso l’arbitro, nonostante l’allontanamento ha dato istruzioni ai propri calciatore ed a fine gara ha invitato l’arbitro a non menzionare nel proprio rapporto quanto accaduto. Alla luce di ciò, le deduzioni svolte dalla C.G. CABIATE CALCIO nel reclamo devono ritenersi mere deduzioni di parte prive di valore probatorio. La gravità del suddetto comportamento descritto nel rapporto arbitrale giustifica la squalifica comminata dal Colucci dal Giudice Sportivo che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it