COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MARCHE CIVITANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALACCARI EROS SEGUITO GARA REAL MARCHE CIVITANOVA/CSKA CORRIDONIA DEL 6.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 28 del 9.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MARCHE CIVITANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALACCARI EROS SEGUITO GARA REAL MARCHE CIVITANOVA/CSKA CORRIDONIA DEL 6.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 28 del 9.11.2011) Il reclamo come sopra proposto è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Esso risulta infatti inviato il 17 novembre 2011, quindi oltre i sette giorni successivi al 9 novembre 2011, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state rese note le decisioni impugnate. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Real Marche Civitanova per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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