COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. TRE TORRI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE VEROLINI ALESSIO SEGUITO GARA CAMERINO CALCIO/TRE TORRI DEL 28.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 26 del 2.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. TRE TORRI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE VEROLINI ALESSIO SEGUITO GARA CAMERINO CALCIO/TRE TORRI DEL 28.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 26 del 2.11.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore VEROLINI ALESSIO, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore avversario e, dopo l’espulsione ed a fine gara, dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Tre Torri A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe subito, e non compiuto, un gesto di violenza da parte di un avversario, reagendo con frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro per l’espulsione inflittagli, a suo parere, ingiustamente. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Verolini ai danni di un calciatore avversario e nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Verolini responsabile di minacce all’arbitro, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario, con pallone lontano, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo attinto con una gomitata al fianco, tenuto conto altresì della reciprocità delle condotte dei ridetti due calciatori; • visto l’art. 19, 4° comma, lett. a) e b) del Cgs; • ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il gravame come sopra proposto dall’U.S. tre Torri A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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