COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPAOLESE/CERRETO DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPAOLESE/CERRETO DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” Con nota del 27 ottobre 2011 la S.S. Sampaolese Calcio richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avanti agli Organi di giustizia sportiva. A seguito di ricezione di copia degli atti, la società non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. LA COMMISSIONE visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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