COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CARPEGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONETTI FRANCESCO SEGUITO GARA VIS FERMIGNANO/CARPEGNA DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CARPEGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONETTI FRANCESCO SEGUITO GARA VIS FERMIGNANO/CARPEGNA DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore BONETTI FRANCESCO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento e dopo aver abbandonato il terreno di gioco insultava l’arbitro”. Avverso detta decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Carpegna, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta sproporzionata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore, comunque dispiaciuto per l’accaduto e non avvezzo ad insultare gli ufficiali di gara. La reclamante, con missiva in data odierna, rinunciava alla richiesta audizione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Bonetti per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento, questi, protestando, lo insultò più volte volgarmente, reiterando in tale condotta anche dopo avere lasciato il terreno di gioco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Bonetti: 1) espulsione per doppia ammonizione: la prima per proteste, la seconda per un fallo di gioco; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro, più volte, con espressioni offensive; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Bonetti, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Carpegna ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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