COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. VALLE CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA VALLE CASTELLANA/ROCCAFLUVIONE DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. VALLE CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA VALLE CASTELLANA/ROCCAFLUVIONE DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “I”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S. Valle Castellana la sanzione dell’ammenda di € 150,00 per un errore nella compilazione della lista della gara emarginata, laddove veniva indicato il calciatore Anemone, anziché Anemonte, come risultante dai tabulati federali.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Valle Castellana deducendo la correttezza del proprio operato e l’errore commesso in sede di immissioni dati, relativi alla Lista di trasferimento n. 087119 in data 7 settembre 2011.
La reclamante sosteneva le proprie argomentazioni producendo ampia documentazione al riguardo e concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• vista la documentazione prodotta dalla reclamante;
• ritenuta la fondatezza dell’assunto della società, essendo emerso inequivocabilmente in questa sede che trattasi del calciatore Anemone Matteo, nato ad Ascoli Piceno il 22 aprile 1991, come correttamente indicato nella lista di gara dalla reclamante.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Valle Castellana e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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