COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIANE DI FALERONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDACE GROTTAZZOLINA/PIANE DI FALERONE DEL 19.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIANE DI FALERONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDACE GROTTAZZOLINA/PIANE DI FALERONE DEL 19.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale inerente l’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 75, infliggeva la squalifica fino 25 gennaio 2012 al sig. BONIFAZI FAUSTO, allenatore della reclamante. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piane di Falerone chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato ad appoggiare la sua mano sulla spalla dell’arbitro nell’intento di farlo girare per chiedergli spiegazioni e per richiamarne l’attenzione, con qualche parola di troppo, ma senza null’altro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Bonifazi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti all’allenatore sanzionato, precisando che lo stesso, a fine gara, protestando lo fermò appoggiandogli le mani sul petto, reiterando in tale condotta anche dopo, allorché egli cercava di proseguire verso gli spogliatoi; giuntovi infine, il ridetto Bonifazi gli si frappose davanti protestando, ma senza, questa volta, toccarlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dall’arbitro nell’espletata istruttoria, univoca e priva di contraddittorietà, che non può essere disattesa sulla base delle affermazioni della società reclamante, le quali devono, pertanto, ritenersi delle mere tesi difensive; • ritenuta provata la responsabilità dell’allenatore Bonifazi in ordine ai fatti ascrittigli, la cui gravità giustifica appieno la misura della sanzione inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio ai calciatori. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Piane di Falerone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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