COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA PSG AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA PSG/MONSAMPIETRO MORICO DEL 19.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. OLIMPIA PSG AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA PSG/MONSAMPIETRO MORICO DEL 19.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 250,00 all’A.S.D. OLIMPIA PSG per il comportamento tenuto dai propri dirigenti e sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro;
- squalifica per quattro gare effettive al calciatore IMIELA MATTEO per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro;
- squalifica fino al 30 giugno 2012 al calciatore PERTICARI LEONARDO per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara e dopo la sua espulsione, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Olimpia PSG, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute eccessive alla luce di quanto effettivamente accaduto.
Deduceva la reclamante che:
- le persone entrate a fine gara in campo erano i dirigenti che si recavano negli spogliatoi, le cui squadre avrebbero poi giocato nello stesso impianto;
- i propri sostenitori, nell’occasione, insultarono l’arbitro, ma non lo minacciarono;
- il calciatore Imiela, al termine dell’incontro, protestò in modo veemente nei confronti del direttore di gara, ma senza violenza né altro;
- il Perticari dalla panchina entrò sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell’arbitro, dandogli anche una leggera spinta, ma senza null’altro.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato:
- di essere stato, dopo il termine dell’incontro, insultato e minacciato da uno dei cinque sostenitori della squadra locale entrati nello spazio antistante gli spogliatoi;
- che il calciatore Imiela, alla fine dell’incontro, gli si avvicinò fino a toccargli il petto con il suo, protestando ed insultandolo ripetutamente;
- che il Perticari, che si trovava in panchina, nell’occasione della segnatura di una rete della squadra avversaria, entrò in campo insultandolo e minacciandolo, dandogli anche una spinta alla spalla destra, facendolo indietreggiare di un paio di passi; dopo essere stato, per questo, espulso, stazionò a bordo campo insultandolo e minacciandolo ancora fino al termine della gara.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentito l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di una tassa per ciascun reclamo;
• rilevato che in punto di fatto risulta provata la responsabilità dei dirigenti - per comportamento omissivo - e quella dei sostenitori - per offese e minacce - dell’odierna reclamante, in ordine alle violazioni loro ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro;
• ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che il comportamento del calciatore Imiela sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
• ritenuto che la condotta del Perticari, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concreti atti di violenza o concrete minacce ed il contatto con l’arbitro fu di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Olimpia PSG in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame presentato dall’A.S.D. Olimpia PSG in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Imiela Matteo, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- accoglie il gravame presentato dall’A.S.D. Olimpia PSG in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Perticari Leonardo, per l’effetto, riducendola al 29 febbraio 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. Olimpia PSG in merito alla sanzione dell’ammenda, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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