COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SERRANA 1933 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 SEGUITO GARA SERRANA/MONTORO DEL 19.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SERRANA 1933 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 SEGUITO GARA SERRANA/MONTORO DEL 19.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla Serrana 1933 A.S.D., la sanzione dell’ammenda di € 700,00 per il comportamento, anche discriminatorio, ascritto ad un proprio sostenitore durante ed al termine della gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Serrana 1933 A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Deduceva la reclamante che:
- un proprio sostenitore insultò un calciatore di colore della squadra avversaria che, però, prima gli aveva rivolto gesti provocatori ed offensivi;
- il ridetto sostenitore, ripreso da alcuni dirigenti presenti ed invitato a smetterla e ad allontanarsi, continuò nel suo comportamento dalla strada, da fuori dell’impianto sportivo;
- nessun parapiglia vi fu in campo per detto episodio;
- i propri dirigenti fecero tutto quanto era nelle loro possibilità per fare terminare gli insulti ed allontanare il sostenitore responsabile.
Alla richiesta audizione, la società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il sostenitore in questione, inizialmente posizionato in tribuna, si spostò poi sulla strada pubblica che costeggia l’impianto sportivo, proferendo insulti anche espressivi di discriminazione nei confronti di un giocatore di colore della squadra ospite.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta al sostenitore dell’odierna reclamante, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
• ritenuta sussistente, nel caso che occupa, l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) del Cgs risultando attendibile la ricostruzione dei fatti fornita al riguardo dalla reclamante.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla Serrana 1933 A.S.D. e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 335,00 (trecentotrentacinque/00).
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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