COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SASSAROLI CARLO; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL SIG. SASSAROLI EZIO; SEGUITO GARA AURORA TREIA/APPIGNANESE DEL 20.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 31 del 23.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SASSAROLI CARLO;
- DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL SIG. SASSAROLI EZIO;
SEGUITO GARA AURORA TREIA/APPIGNANESE DEL 20.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “M”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 31 del 23.11.2011)
Con rituale reclamo in data 29 novembre 2011, l’A.P. Aurora Treia si duole delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, nei confronti dei propri tesserati SASSAROLI CARLO e SASSAROLI EZIO rispettivamente per tre gare e fino al 30 giugno 2014 in relazione al comportamento dagli stessi osservato durante ed al termine della gara emarginata.
Chiede la reclamante la riduzione delle sanzioni applicate ai propri tesserati deducendo, in particolare per il calciatore Sassaroli, l’attenuante della provocazione.
Alla richiesta audizione, la società ha ribadito le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, precisando, tra l’altro, che a fine gara tra il Sassaroli Ezio, già allontanato durante l’incontro, e l’arbitro vi fu una discussione, faccia a faccia. Il Sassaroli allungò anche una mano verso il viso del direttore di gara, spingendolo via con la stessa mano posta tra il collo ed il mento.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• ritenuto il calciatore Sassaroli Carlo colpevole di condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 19, 4° comma, lettera b) del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuta provata la responsabilità del Sassaroli Ezio, nell’occasione assistente arbitrale di parte, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro;
• ritenuto, al riguardo, che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, debbono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, della incolumità fisica dell’arbitro e la suddetta condotta è particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, a norma dell’art. 65 NOIF, avrebbe dovuto, invece, assisterlo e proteggerlo.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.P. Aurora Treia in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara, li respinge entrambi, disponendo altresì incamerarsi le relative tasse.
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