COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA ALL’ALLENATORE RICCUCCI RICCARDO SEGUITO GARA SARNANO/S. CALUDIO DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 71 del 16.11.2011 e nr. 72 del 17.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA ALL’ALLENATORE RICCUCCI RICCARDO SEGUITO GARA SARNANO/S. CALUDIO DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 71 del 16.11.2011 e nr. 72 del 17.11.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sui Com. Uff. indicati in epigrafe, applicava al tecnico RICCUCCI RICCARDO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso detta decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sarnano, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. Alla richiesta audizione, la reclamante deduceva che, nell’occasione, il proprio tecnico intervenne al solo fine di dividere due calciatori che stavano litigando animatamente, spintonandoli entrambi, anche se forse con eccessiva veemenza. Il direttore di gara, pur ritualmente convocato, non si presentava alla riunione del 28 novembre 2011 nè all’odierna, senza giustificazione e comunicazione alcuna. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al tecnico Riccucci e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi ebbe una colluttazione con un calciatore della squadra avversaria; • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la stessa debba essere ridotta in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.S. Sarnano e, per l’effetto, riduce al 29 febbraio 2012 la sanzione della squalifica del tecnico Riccucci Riccardo. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Rimette gli atti alla Procura Federale della FIGC, per le valutazioni e le iniziative di competenza, in ordine al comportamento dell’arbitro, sig. Crescenzi Carlo, sopra descritto, alla luce della disposizione di cui al 3° comma dell’art. 1 del Codice di giustizia sportiva. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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