COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CARLONI PAOLO SEGUITO GARA REAL MONTECO’/OSIMO STAZIONE CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CARLONI PAOLO SEGUITO GARA REAL MONTECO’/OSIMO STAZIONE CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011) La Commissione, letto il reclamo ritualmente proposto dall’Osimo Stazione Calcio A.S.D., esaminati gli atti, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore e rilevato che: - la prospettazione difensiva della reclamante, giusta la quale il calciatore Carloni si sarebbe limitato, gesticolando, a toccare involontariamente una mano dell’arbitro, non appare condivisibile; - invero sia l’utilizzo, da parte dell’arbitro, del termine “appoggiare”, che naturalmente esclude ogni intensità del relativo gesto, che la circostanza che il conseguente arretramento fu di un passo ed, infine, la circostanza che vi fu contestuale ottemperanza al provvedimento di espulsione, consentono di escludere ogni connotato violento alla condotta del calciatore; - le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita devono essere ricompresi in sostanza – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta nell’occasione dal giocatore; - sanzione adeguata a tale condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa risulta essere la squalifica per quattro giornate di gara, P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’Osimo Stazione Calcio A.S.D. riduce a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Carloni Paolo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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