COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONSERRA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEME’ SPARTACO SEGUITO GARA FILOTTRANESE/MONSERRA DEL 4.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE MEME’ SPARTACO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA FILOTTRANESE/MONSERRA DEL 4.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 83 del 7.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONSERRA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEME’ SPARTACO SEGUITO GARA FILOTTRANESE/MONSERRA DEL 4.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE MEME’ SPARTACO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA FILOTTRANESE/MONSERRA DEL 4.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 83 del 7.12.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MEME’ SPARTACO, asseritamente tesserato per l’U.S. Monserra Calcio, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro e dei calciatori avversari. Con distinti reclami, sia l’U.S. Monserra Calcio che il calciatore in proprio, proponevano rituale impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo sopra detta, chiedendone la riforma. I reclamanti, a sostegno delle proprie tesi, deducevano l’estrema correttezza del calciatore, in carriera ed anche nell’occasione. In particolare, inoltre, il Memè asseriva di avere replicato allo stesso modo all’aggressione verbale subita da parte di alcuni avversari allorché, per un fallo di gioco, fu dall’arbitro espulso; di non avere minacciato l’arbitro; di essere stato insultato dai sostenitori locali; di non avere offeso nessuno, in particolare a fine gara; di essersi limitato a chiedere, educatamente, spiegazioni all’arbitro al termine dell’incontro negli spogliatoi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Memè per un fallo di gioco; alla notifica del provvedimento lo stesso gli si avvicinò e lo ingiuriò dandogli dell’incompetente. LA COMMISSIONE • letti e riuniti i gravami, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione, ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al Memè sia stata in parte ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con specifico riferimento a quanto dallo stesso posto in essere nei confronti dell’arbitro; • ritenuto che il Memè, essendo stato espulso, merita la sanzione di una giornata di squalifica e che, inoltre, l’aver dato dell’incompetente all’arbitro costituisce condotta ingiuriosa per la quale l’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara; • ritenuto che pertanto la sanzione minima complessiva è di tre giornate di squalifica effettive. P.Q.M. riuniti gli appelli come sopra proposti dall’U.S. Monserra Calcio e dal tesserato sanzionato, accoglie i gravami e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Memè Spartaco a tre giornate di gara. Ordina restituirsi a ciascuno dei reclamanti le relative tasse.
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