COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA/OSIMO STAZIONE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA/OSIMO STAZIONE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011) La Commissione, - visto il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Vis P.S. Elpidio C. Faleria; - ritenutane la necessità, sospende il presente giudizio e dispone ex art. 32, 9° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’invio degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. perché svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione dei fatti accaduti nel corso ed al termine della gara in epigrafe. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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