COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENGANI SIMONE SEGUITO GARASETTEMPEDA/MOGLIANESE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 14.10.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENGANI SIMONE SEGUITO GARASETTEMPEDA/MOGLIANESE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 87 del 14.10.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MENGANI SIMONE, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso detta decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Settempeda, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a far valere le proprie ragioni nei confronti dell’ufficiale di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Mengani.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il Mengani lo attese davanti agli spogliatoi, gli si fece incontro e gli rivolse frasi offensive, allungando anche un braccio come per prenderlo ma venne trattenuto ed allontanato dai suoi dirigenti.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Mengani si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, priva di ulteriori e diversi contenuti;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.S.D. Settempeda e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Mengani Simone.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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