COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI RAPAGNANO 3 TORRE CALCIO 0; – DELLA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE TRACANNA FRANCESCO; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 22 GENNAIO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SCARPECCI ENNIO; SEGUITO GARA RAPAGNANO/TORRE CALCIO DEL 7.12.2011 COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA FERMO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 43 del 22.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI RAPAGNANO 3 TORRE CALCIO 0; - DELLA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE TRACANNA FRANCESCO; - DELL’INIBIZIONE FINO AL 22 GENNAIO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SCARPECCI ENNIO; SEGUITO GARA RAPAGNANO/TORRE CALCIO DEL 7.12.2011 COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA FERMO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 43 del 22.12.2011) Il reclamo è inammissibile: - avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per tardività poiché qui pervenuto in data 28 dicembre 2011, ben oltre le ore 12,00 del giorno successivo al 22 dicembre 2011, data della pubblicazione del Com . Uff. recante il provvedimento impugnato, come disposto dal Regolamento della Coppa Marche pubblicato sul Com. Uff. nr. 9 del 2 settembre 2011 dalla Delegazione Provinciale di Fermo; - avverso la squalifica per una gara effettiva inflitta al calciatore Tracanna Francesco e l’inibizione fino al 22 gennaio 2012 applicata al dirigente Scarpecci Ennio poiché sanzioni entrambe inferiori al minimo e, quindi, non impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, rispettivamente lett. a) e lett. b) del Cgs. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Torre Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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