COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 01 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. SPINETE – OMESSA TRASCRIZIONE DATI SU DISTINTA (GARA SPINETE – CARPINONE CALCIO DEL 16.10.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 5^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 01 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. SPINETE – OMESSA TRASCRIZIONE DATI SU DISTINTA (GARA SPINETE – CARPINONE CALCIO DEL 16.10.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 5^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso tempestivamente e ritualmente presentato dalla società A.S.D. Spinete ed ascoltata la società che ha chiesto espressamente l'audizione, osserva quanto segue. La suddetta società ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S., pubblicata sul C.U. n. 36 del 3 novembre 2011, che rigettava il ricorso proposto perché sulla distinta presentata dalla società Carpinone Calcio nella gara Spinete - Carpinone Calcio giocata il 16 ottobre 2011 non erano stati riportati gli estremi dei documenti di identità dei calciatori iscritti ai numeri 6 e 7. In questa sede, sia nel ricorso che nella audizione sono state rappresentate le stesse motivazioni ed è stato fatto presente che il direttore di gara, benché sollecitato tra il primo ed il secondo tempo ed anche al termine della gara dal dirigente accompagnatore a trascrivere gli estremi dei documenti dei due calciatori indicati ai numeri 6 e 7 della distinta consegnatagli, non ha provveduto a farlo. Al ricorso è stata allegata copia della distinta in possesso della ricorrente dalla quale si evince che gli estremi dei documenti di identificazione dei calciatori Giancola Maurizio, n. 6, e Scardaferro Pablo Sebastian, n. 7, non risultano riportati, benché risulta riportato per entrambi nella apposita colonna l'annotazione C.I. Nel ricorso è stata ribadita la richiesta già avanzata al G.S. di applicazione della sanzione della perdita della gara per la società Carpinone per i fatti rappresentati. Il G.S. a seguito del ricorso di primo grado ha sentito a chiarimenti l'arbitro della gara che ha confermato, anche con apposita dichiarazione scritta, di aver provveduto al rituale riconoscimento di tutti i calciatori della società Carpinone Calcio indicati in distinta mediante i documenti di identificazione riportati su di essa. Tale circostanza è confermata dalle risultanze della copia della distinta di gara allegata al referto arbitrale sottoscritta anche dallo stesso arbitro, dalla quale si ricava che a fianco di entrambi i calciatori sono annotati i numeri delle carte di identità degli stessi. Le risultanze degli atti ufficiali di gara, che fanno piena fede e sono atti privilegiati di prova, e la dichiarazione resa dall'arbitro attestano senza ombra di dubbio che i due calciatori Giancola Maurizio e Scaldaferro Pablo Sebastian sono stati ritualmente identificati dal direttore di gara. Questa C.D. é chiamata, pertanto, a verificare se la mancata annotazione degli estremi dei documenti di identificazione sulla copia della distinta di gara della società Carpinone Calcio consegnata alla società Spinete possa avere una qualche valenza per dichiarare irregolare la partita. L'art. 71 delle N.O.I.F., che detta le norme per la identificazione dei calciatori, impone all'arbitro di identificare i calciatori iscritti in distinta con uno dei modi espressamente indicati nell'articolo stesso. La preventiva identificazione dei calciatori che le società intendono utilizzare nella gara é dettata per garantire, sotto il profilo della regolarità, la corrispondenza tra gli atleti indicati negli elenchi e quelli che effettivamente vengono impiegati. L'opera svolta a tal fine dal direttore di gara si risolve in una attività formale e burocratica di controllo, che lascia impregiudicata ed irrisolta ogni problematica relativa alla normalità della partita, per cui, come da un lato l'identificazione positiva non può escludere un successivo intervento disciplinare ove, in un secondo momento, sia risultato che il calciatore utilizzato fosse persona diversa da quella indicata, così, dall'altro, una imperfetta e difettosa ricognizione non influisce sulla regolarità della gara quando l'atleta, sulla cui identità potevano nutrirsi dubbi, corrisponda a quello preventivamente segnalato. L'art. 61 delle N.O.I.F. tra gli adempimenti preliminari alla gara impone alle società di consegnare all'altra squadra prima dell'inizio della gara una copia dell'elenco dei calciatori che prendono parte alla gara; dispone anche che ogni variazione apportata all'elenco deve essere trascritta ad iniziativa della società che la apporta anche sulla copia di spettanza dell'altra società. Quanto sopra, riportato al caso in esame, fa ritenere valida la gara perché l'arbitro ha provveduto alla identificazione dei calciatori tutti della società Carpinone Calcio. Va, invece, rilevato che la società Carpinone Calcio, alla luce delle risultanze degli atti, non ha compilato in modo completo la distinta di gara e né ha provveduto ad aggiungere in un secondo momento gli estremi dei documenti dei calciatori nn. 6 e 7, incorrendo così in una infrazione disciplinare che ha dato origine poi ai ricorsi di 1° e 2° grado da parte della società Spinete. Come pure va rilevato che l'arbitro, a detta della ricorrente, benché sollecitato più volte ad annotare gli estremi dei documenti di identificazione dei due calciatori sulla distinta di gara non vi abbia provveduto o, quanto meno, non abbia invitato la società avversaria a provvedervi. Infine, per completezza di analisi, va rilevato che la società ricorrente con la distinta di gara consegnatagli ha avuto modo di conoscere i nomi di tutti i calciatori che hanno partecipato alla gara del 16 ottobre 2011, cosa questa prescritta dalle norme federali. La mancanza degli estremi dei documenti identificativi dei calciatori Giancola Maurizio e Scaldaferro Pablo Sebastian, di per sé non elemento determinante ai fini della regolarità della gara, ben poteva essere superata qualora la società stessa, e per essa il suo dirigente accompagnatore o il suo capitano, avessero richiesto all'arbitro in visione tutti i documenti di identificazione utilizzati per il riconoscimento dei calciatori avversari prima, durante l'intervallo o, anche, dopo lo svolgimento della gara, come espressamente previsto dall'art. 61 delle N.O.I.F. sopra richiamato. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante. Dispone, inoltre, trasmettersi copia della presente decisione e degli atti ad essa allegati al Comitato Regionale A.I.A. per la valutazione di competenza sul comportamento dell'arbitro ed al Presidente del Comitato Regionale Molise per valutare se ricorrono le condizioni per richiedere il deferimento del dirigente accompagnatore della società Carpinone Calcio per la incompleta compilazione della distinta di gara consegnata alla società avversaria che ha indotto questa a presentare ricorso in 1° e 2° grado.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it