COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.C. PESCOPENNATARO – AVVERSO SQUALIFICA ASSISTENTE DI PARTE (GARA PESCOPENNATARO – CONCA CASALE DEL 6.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.C. PESCOPENNATARO – AVVERSO SQUALIFICA ASSISTENTE DI PARTE (GARA PESCOPENNATARO - CONCA CASALE DEL 6.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 8^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società A.C. Pescopennataro, ascoltata la ricorrente che ha chiesto l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Nel ricorso e nella audizione è stato negato che l'assistente Litterio Giuseppe abbia avuto verso l'arbitro il comportamento riportato nel referto ed è stato rappresentato che lo stesso ha solo protestato verso il direttore di gara al momento del suo allontanamento dal campo e nessun contatto fisico vi è stato tra i due. E' stato anche riferito che al termine della gara il Litterio si è recato dal direttore di gara per chiedere scusa del suo comportamento. Premesso che il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e quanto in esso contenuto non può essere messo in discussione con la semplice negazione dei fatti in esso riportati, l'analisi che questo Organo di Giustizia Sportiva deve fare è su quanto accaduto e sul comportamento posto in essere dal tesserato. L'arbitro ha riportato con chiarezza gli accadimenti, che si sono concretizzati con l'azione violenta della stretta al collo con le mani da parte del Litterio e con offese e minacce gravi al momento del suo allontanamento dal terreno di gioco, che pure sono state riportate in referto. Nessuna annotazione risulta sulle asserite scuse fatte al direttore di gara dall'assistente di parte alla fine della partita. Oltre a ciò va anche considerato il ruolo che il Litterio stava ricoprendo al momento dell'accaduto. L'assistente di parte è tenuto a collaborare con il direttore di gara e non certo a contestare il suo operato e, ancora di più, a tenere un comportamento non regolamentare verso di lui fino ad arrivare a mettere in atto una azione violenta, pur se priva di effetto fisico sulla persona. Quanto sopra non permette a questa C.D. di poter riconoscere una riduzione della sanzione inflitta al Litterio Giuseppe dal G.S., così come richiesto in ricorso P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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