COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIGNOR DI PARDO LUIGI E DELLA SOCIETÀ A.C.D. PETACCIATO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIGNOR DI PARDO LUIGI E DELLA SOCIETÀ A.C.D.
PETACCIATO
Con atto n. 1574/1645 pf 10-11/MS/vdb del 19 settembre 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa
Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Di Pardo Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D.
Petacciato, per violazione artt. 1, comma 1, del C.G.S. e 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter,
comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale a favore dell'allenatore
Arnaldo Franceschini, pubblicata sul C.U. n. 4 del 4.12.2010, a saldo del premio di tesseramento per la
stagione sportiva 2009-2010; nonché la società A.C.D. Petacciato, per responsabilità diretta ex art. 4. comma
1, del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.
Nella riunione del 20 ottobre 2011, data fissata per la trattazione del deferimento, si è avuta la presenza
dell’Avv. Teodoro Raffaele in rappresentanza della Procura Federale. Il deferito Di Pardo ha fatto pervenire
richiesta di rinvio per improrogabili impegni già assunti in precedenza. Nessuno era presente per la società
A.C.D. Petacciato. La convocazione per tale società è stata inviata all’indirizzo del Commissario Straordinario
con raccomandata che risultava rifiutata. Ritenuta regolare tale convocazione si è provveduto a procedere per
la società A.C.D. Petacciato. La Procura, dopo aver rappresentato che la responsabilità diretta ex art. 4 del
C.G.S. della stessa società è consequenziale alla violazione contestata al proprio Presidente, che risulta
provata in atti, ha concluso con la richiesta di sanzionare la società A.C.D. Petacciato con due punti di
penalizzazione e con l’ammenda di euro 4.500,00. La trattazione è poi stata rinviata per il deferimento di Di
Pardo Luigi.
Alla odierna riunione si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale e del deferito
sig. Di Pardo Luigi. Il deferito ha dichiarato a verbale che non esiste alcun contratto di natura economica tra la
società Petacciato e l’allenatore Franceschini Arnaldo e che lo stesso si era dimesso dall’incarico di allenatore
della squadra, come risulta da articoli di stampa esibiti e depositati. Il rappresentante della Procura Federale,
dove aver ribadito che gli atti dimostrano la esistenza di un accordo economico tra le parti e che non è stato
provveduto nei termini stabiliti a pagare quanto dovuto al tecnico e riconosciuto dal Collegio Arbitrale, ha
concluso con la richiesta di sanzionare il sig. Di Pardo Luigi, Presidente della società A.C.D. Petacciato
all’epoca dei fatti, con la sanzione della inibizione per mesi sei.
La Commissione Disciplinare riservatasi la decisione, osserva quanto segue.
Il deferimento ha preso origine dal mancato pagamento delle competenze spettanti all’allenatore Franceschini
Arnaldo per l’annata 2009-2010, così come disposto con delibera del Collegio Arbitrale del 4 dicembre 2010,
regolarmente inviata e ricevuta dalla società A.C.D. Petacciato.
Tale decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva, per cui quanto sostenuto dal Di Pardo Luigi in
questa sede non può essere preso in considerazione.
La responsabilità dei deferiti è provata dal mancato pagamento del dovuto al tecnico con la conseguenza che
entrambi vanno sanzionati per le violazioni loro ascritte.
La sanzione richiesta dalla Procura Federale per Di Pardo Luigi appare congrua, mentre vanno ridotte le
sanzioni richieste per la società A.C.D. Petacciato, tenendo conto della particolare situazione di difficoltà in cui
la stessa versava al momento dei fatti. Le sanzioni per la società vanno disposte anche se la stessa è stata
proposta al Presidente Federale per la revoca della affiliazione per la mancata iscrizione al campionato di
competenza e né ad altro campionato organizzato dal C.R. Molise, come risulta dal C.U. n. 6 del 28 luglio
2011, in quanto la revoca non è stata ancora dichiarata dal Presidente Federale, come disposto dall’art. 16
delle N.O.I.F.
P.Q.M.
delibera di sanzionare il deferito DI PARDO Luigi con la inibizione per mesi sei e la società A.C.D.
PETACCIATO con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel primo campionato utile qualora
non venisse dichiarata la revoca della affiliazione, e con l’ ammenda di euro 1.500,00.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate alla società.
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