COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4.2. DEFERIMENTO A CARICO DELLA SIGNORA DI CIULLO GIOVANNA MARIA TERESA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. BOIANO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4.2. DEFERIMENTO A CARICO DELLA SIGNORA DI CIULLO GIOVANNA MARIA TERESA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. BOIANO Con atto n. 2847/88 pf 11-12/MS/vdb del 9 novembre 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la sig.a CIULLO Giovanna Maria Teresa, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. BOIANO, per violazione artt. 1, comma 1, del C.G.S. e 8, commi 9 e 10, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 145 nr. 15 S.S. del 2010/2011, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore sig. Argenziano Gianluca, circa l'accordo economico per la stagione sportiva 2010/2011; e la società A.S.D. BOIANO per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente relativi ai fatti di cui avanti. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento con la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale. Nessuno è presente per i deferiti, che non hanno fatto pervenire comunicazioni. La Procura Federale si è riportata al deferimento e, ritenute provate le violazioni contestate ai deferiti, ha chiesto sanzionarsi la Ciullo Giovanna Maria Teresa con la sanzione della inibizione per mesi sei e la società A.S.D. Boiano con le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica e della ammenda di euro 1.700,00. La Commissione Disciplinare riservatasi la decisione, osserva quanto segue. La documentazione in atti prova il mancato rispetto del termine previsto dalle disposizioni in materia di pagamento di quanto dovuto dalla società A.S.D. Boiano al calciatore Argenziano Gianluca, così come disposto dalla delibera della Commissione Affari Economici del 16 marzo 2011 relativa alle spettanze a questi dovute in forza di regolare accordo economico per la stagione sportiva 2010/2011. La assenza dei deferiti e la mancanza di documentazione attestante elementi eventualmente giustificativi del mancato rispetto della delibera, portano a sanzionare il Presidente pro-tempore e la società A.S.D. Boiano. Va confermata la sanzione della inibizione richiesta dalla Procura Federale per la Ciullo Giovanna Maria Teresa e della penalizzazione di un punto in classifica della società A.S.D. Boiano, mentre si ritiene di ridurre la sanzione della ammenda a carico della stessa società. P.Q.M. la C.D. dispone applicarsi a CIULLO Giovanna Maria Teresa la sanzione della inibizione per mesi sei ed alla società A.S.D. BOIANO le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato in corso, e della ammenda di euro 1.500,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni di cui sopra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it