COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.3. U.S. TORELLA – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE – TORELLA DEL 19.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 10^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.3. U.S. TORELLA – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE - TORELLA DEL 19.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 10^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, in merito al ricorso proposto dalla società A.S. Torella avverso la squalifica dei calciatori Di Placido Mauro e Di Placido Enrico, osserva quanto segue. Il ricorso risulta presentato oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione del G.S. sulla squalifica dei suddetti calciatori, quindi non rispettando il dettato dell'art. 46, comma 4 del C.G.S. La data da prendere in considerazione per il calcolo del termine non è quella posta in calce al ricorso stesso ma quella di accettazione e di spedizione della raccomandata, che nel caso in esame risulta essere il 2 dicembre 2011. Ciò porta a dichiarare il ricorso inammissibile per mancato rispetto del termine di invio dello stesso. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società U.S. Torella.
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