COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.3. U.S. TORELLA – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE – TORELLA DEL 19.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 10^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.3.3. U.S. TORELLA – SQUALIFICA CALCIATORI
(GARA GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE - TORELLA DEL 19.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 10^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
in merito al ricorso proposto dalla società A.S. Torella avverso la squalifica dei calciatori Di Placido Mauro e Di
Placido Enrico, osserva quanto segue.
Il ricorso risulta presentato oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa
nota la decisione del G.S. sulla squalifica dei suddetti calciatori, quindi non rispettando il dettato dell'art. 46,
comma 4 del C.G.S.
La data da prendere in considerazione per il calcolo del termine non è quella posta in calce al ricorso stesso
ma quella di accettazione e di spedizione della raccomandata, che nel caso in esame risulta essere il 2 dicembre 2011.
Ciò porta a dichiarare il ricorso inammissibile per mancato rispetto del termine di invio dello stesso.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società U.S. Torella.
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