COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.4. A.S. D. MUNXHUFUNI – PERDITA GARA, AMMENDA E SQUALIFICHE CALCIATORI (GARA MUNXHUFUNI – ANGIOINA COLLETORTO DEL 27.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 11^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.4. A.S. D. MUNXHUFUNI – PERDITA GARA, AMMENDA E SQUALIFICHE CALCIATORI (GARA MUNXHUFUNI – ANGIOINA COLLETORTO DEL 27.11.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D - 11^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, osserva quanto segue. La ricorrente chiede l'annullamento della ammenda di euro 250, l'annullamento delle squalifiche dei calciatori Liscia Antonio, Amoroso Nicola, Di Vito Lorenzo e Manzo Alessandro e la ripetizione della gara, riconoscendo che dopo la rete del 4 a 3 per la squadra avversaria ci sono state delle proteste "eccessive e vivaci" che hanno messo l'arbitro in una situazione difficile e che il calciatore Liscia Antonio ha minacciato l'arbitro sempre con le braccia basse e mai sfiorandolo e, infine, che gli altri tre calciatori non hanno mai spinto l'arbitro anche se hanno cercato di evitare che fosse espulso Liscia Antonio con un contatto fisico con il direttore di gara consistito solo nella "ostruzione sulle braccia". Infine, riportando che l'arbitro è caduto a terra per colpa dell'erba bagnata e non perché spinto da qualcuno e che, comunque, i fatti verificatisi non sono stati così gravi da portare alla sospensione della gara. Preliminarmente, va rappresentato che va dichiarato inammissibile il ricorso per la parte riguardante la richiesta di ripetizione della gara, in quanto non è stata rispettata la disposizione prevista dagli artt. 33, comma 9, secondo periodo, e 46, comma 5, del C.G.S., nella parte in cui prevedono che nel caso di ricorso vertente su episodi e circostanze che possono modificare il risultato della gara, che nel caso in questione è quello risultante nella decisione del G.S., deve essere inviata copia dello stesso alla società controparte. I fatti verificatisi vanno ritenuti accaduti sia perché il referto di gara ed il suo supplemento sono fonti privilegiate di prove e sia perché la stessa ricorrente riconosce anche se con differenti effetti le azioni riportate negli atti ufficiali di gara. Questa Commissione Disciplinare deve procedere alla valutazione dell'accaduto e della rispondenza di questo con le sanzioni inflitte dal G.S. ed impugnate. La gravità dell'accaduto porta a confermare la sanzione della ammenda, atteso l'importo ridotto dal G.S. in considerazione del fattivo comportamento del proprio capitano, per tenere la sanzione stessa afflittiva. E' possibile addivenire ad una riduzione delle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori in considerazione di quanto riportato dall'arbitro e dei differenti comportamenti tenuti, oltre che degli effetti che i medesimi hanno avuto sull'esito della gara. Nel referto risultano chiare le condotte tenute dai calciatori e gli effetti che le stesse hanno avuto sull'arbitro, come chiaro appare che nessuno degli squalificati è stato l'artefice della spinta da tergo che lo ha fatto cadere, atteso che proprio il direttore di gara riporta che Liscia, Amoroso, Di Vito e Manzo "mi spintonavano più volte sul petto facendomi indietreggiare". Pertanto, graduando le squalifiche dei suddetti calciatori sulle considerazioni che precedono, le stesse devono essere ricondotte nel limite afflittivo per ognuno che porta, come detto, ad una riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile il ricorso della società A.S.D. Munxhufuni per la parte relativa alla ripetizione della gara, per le motivazioni in premessa; di confermare la sanzione della ammenda inflitta dal G.S. e di ridurre le squalifiche dei calciatori Liscia Antonio a tutto il 30 giugno 2012, Amoroso Nicola a tutto il 30 aprile 2012, Di Vito Lorenzo a tutto il 31 marzo 2012 e Manzo Alessandro a tutto il 15 gennaio 2012. Nulla per la tassa non versata.
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