COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 29 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. POL. KEMARIN – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO GST – C.U. N. 51 (GARA KEMARIN-URURI CALCIO A 5 DEL 10.12.2011 – CAMPIONATO DI SERIE C2 DI CALCIO A 5 – GIRONE “B” – 13^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 55 del 29 Dicembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.3.1. POL. KEMARIN – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO GST – C.U. N. 51
(GARA KEMARIN-URURI CALCIO A 5 DEL 10.12.2011 – CAMPIONATO DI SERIE C2 DI CALCIO A 5 – GIRONE “B” – 13^ ANDATA)
La C.D. letti gli atti ed il reclamo,
rilevato che a fondamento del ricorso la reclamante assume una ricostruzione dei fatti oggetto dell’impugnata
delibera del G.S.T. differente rispetto a quanto riportato dal direttore di gara nel supplemento di rapporto;
che in quest’ultimo atto è stata descritta in maniera oltremodo circostanziata la condotta gravemente offensiva
e minacciosa, reiteratamente posta in essere dal Saracino nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara in
epigrafe;
che gli atti ufficiali, tra i quali va incluso il predetto supplemento di referto, costituiscono fonte di prova
privilegiata con riguardo alle modalità di accadimento dei fatti inerenti allo svolgimento delle gare;
che in relazione alla condotta ascrivibile al tesserato ed ai sostenitori della società reclamante le sanzioni
irrogate dal G.S.T. con l’impugnata decisione sono da ritenersi del tutto congrue; P.Q.M.
DELIBERA
- Di rigettare il reclamo;
- ordina incamerarsi la relativa tassa, non versata, con addebito sul conto della reclamante.
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