COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla U.S. ALICESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara ALICESE – OMEGNA 1906 disputata il 13/11/2011 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla U.S. ALICESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara ALICESE – OMEGNA 1906 disputata il 13/11/2011 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A Con tempestivo reclamo, spedito a mezzo raccomandata in data 19/11/2011, la U.S. ALICESE contesta l’ammenda di € 300,00 inflitta alla società, la squalifica fino al 17/12/2011 comminata all’allenatore YON Ugo, la squalifica per TRE gare effettive inflitta al proprio giocatore VALROSSO Pierre e quella per DUE gare al giocatore LENSAR Rachid, nonché l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/11/2011 stabilita a carico del proprio dirigente RAVETTO Giuseppe. I provvedimenti disciplinari sopra riportati sono stati disposti dal Giudice Sportivo e pubblicati sul C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara ALICESE – OMEGNA 1906, disputata il 13/11/11 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A. La Commissione Disciplinare Territoriale, - rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione; - constatato che la suddetta irregolarità procedurale rende l’atto irricevibile e pertanto ne viene preclusa la trattazione del merito; - osservato, altresì, che la sanzione della squalifica fino a due giornate non è impugnabile ai sensi dell’art. 45, n° 3, lett. a del C.G.S.; - considerato, infine, che non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari della inibizione per i dirigenti e le squalifiche per i tecnici fino ad un mese, per il disposto dell’art. 45, n° 3 lett. b del C.G.S.; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA l’ammenda di € 300,00 inflitta alla U.S. ALICESE, la squalifica fino al 17/12/2011 a carico dell’allenatore YON Ugo, la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore VALROSSO Pierre e quella per DUE gare al giocatore LENSAR Rachid, nonché l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/11/2011 stabilita a carico del dirigente RAVETTO Giuseppe.
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