COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla U.S. ALICESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara ALICESE – OMEGNA 1906 disputata il 13/11/2011 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Reclamo proposto dalla U.S. ALICESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo
contenute nel C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in
ordine alla gara ALICESE – OMEGNA 1906 disputata il 13/11/2011 nell’ambito del Campionato
di Promozione – Girone A
Con tempestivo reclamo, spedito a mezzo raccomandata in data 19/11/2011, la U.S. ALICESE
contesta l’ammenda di € 300,00 inflitta alla società, la squalifica fino al 17/12/2011 comminata
all’allenatore YON Ugo, la squalifica per TRE gare effettive inflitta al proprio giocatore VALROSSO
Pierre e quella per DUE gare al giocatore LENSAR Rachid, nonché l’inibizione a svolgere ogni
attività fino al 29/11/2011 stabilita a carico del proprio dirigente RAVETTO Giuseppe.
I provvedimenti disciplinari sopra riportati sono stati disposti dal Giudice Sportivo e pubblicati sul
C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta sulla base del rapporto
dell’arbitro che ha diretto la gara ALICESE – OMEGNA 1906, disputata il 13/11/11 nell’ambito del
Campionato di Promozione – Girone A.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
- rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione;
- constatato che la suddetta irregolarità procedurale rende l’atto irricevibile e pertanto ne viene
preclusa la trattazione del merito;
- osservato, altresì, che la sanzione della squalifica fino a due giornate non è impugnabile ai sensi
dell’art. 45, n° 3, lett. a del C.G.S.;
- considerato, infine, che non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari della inibizione per i
dirigenti e le squalifiche per i tecnici fino ad un mese, per il disposto dell’art. 45, n° 3 lett. b del
C.G.S.;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla
società reclamante e, conseguentemente,
CONFERMA
l’ammenda di € 300,00 inflitta alla U.S. ALICESE, la squalifica fino al 17/12/2011 a carico
dell’allenatore YON Ugo, la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore VALROSSO Pierre
e quella per DUE gare al giocatore LENSAR Rachid, nonché l’inibizione a svolgere ogni attività fino
al 29/11/2011 stabilita a carico del dirigente RAVETTO Giuseppe.
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