COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.D.C. MATHILANZESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CHARVENSOD – MATHILANZESE disputata il 12/11/2011 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla A.D.C. MATHILANZESE avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta in riferimento alla gara CHARVENSOD – MATHILANZESE disputata il 12/11/2011
nell’ambito del Campionato Juniores Regionale – Girone C
Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 21/11/11, la A.D.C.
MATHILANZESE contesta le decisioni, contenute nel C.U. n° 32 del 17/11/11 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, assunte dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto redatto
dall’arbitro che ha diretto la gara CHARVENSOD – MATHILANZESE, disputata il 12/11/2011
nell’ambito del Girone C del Campionato Juniores Regionale.
La società reclamante lamenta, in particolare, l’eccessiva durata della squalifica per SEI gare inflitta
al proprio giocatore RACCIATTI Vittorio e la disparità di trattamento nella quantificazione
dell’ammenda, di € 200,00 per la società MATHILANZESE, rispetto a quella di € 100,00 inflitta
all’avversaria CHARVENSOD, pur essendo identiche le motivazioni che hanno dato luogo alla
suddetta sanzione.
Nel suo minuzioso e circostanziato supplemento di rapporto, l’arbitro, dopo aver descritto le
numerose risse verificatesi nel corso della gara, riferisce che, al 42° del secondo tempo, mentre il
gioco si svolgeva in altra zona del campo, il calciatore della MATHILANZESE, RACCIATTI Vittorio,
si scagliava su un avversario, gli metteva un braccio intorno al collo ed iniziava a colpirlo con
violentissimi pugni alla testa ed al volto, con estrema brutalità, violenza e cattiveria. Il calciatore
avversario cercava di proteggersi, ma il RACCIATTI continuava a colpirlo violentemente anche
quando lo stesso cadeva a terra. Veniva poi bloccato di forza da altri giocatori e dirigenti di
entrambe le società ed allontanato a fatica dal terreno di gioco dal proprio allenatore. Tale
comportamento faceva scatenare una ulteriore violenta rissa generale.
La società reclamante, dopo aver ammesso che ritiene sacrosanta la decisione di punire il
calciatore RACCIATTI, per avere fomentato la rissa con il suo comportamento, precisa che lo
stesso ha reagito alle continue provocazioni da parte del giocatore avversario, il quale, non visto
dall’arbitro, completava l’opera sferrandogli proditoriamente da tergo un violento calcio alla caviglia.
Relativamente all’ammenda, la società MATHILANZESE chiede lo stesso trattamento riservato alla
società avversaria, cioè la riduzione della sanzione per il fattivo comportamento dei dirigenti che si
adoperavano per riportare la calma, in quanto ritiene che anche il proprio allenatore abbia
contribuito a calmare gli animi provvedendo ad allontanare dal campo il RACCIATTI.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
• considerato eccessivamente violento, aberrante ed ingiustificato il comportamento del
giocatore RACCIATTI Vittorio, non riscontrandosi, nel rapporto arbitrale, alcuna traccia delle
asserite provocazioni subite dallo stesso;
• ritenuto che l’arbitro abbia bene valutato i fatti, attribuendo ai giocatori della MATHILANZESE
la colpa di aver causato le risse e riconoscendo in particolare ai dirigenti della società
ospitante il merito di aver riportato la calma al fine di riprendere il gioco;
• valutate, quindi, incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle
motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla società ricorrente, perché non versata;
CONFERMA
la squalifica per SEI gare inflitta al giocatore RACCIATTI Vittorio e l’ammenda di € 200,00 stabilita
nei confronti della A.D.C. MATHILANZESE.
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