COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società F.C.D. REAL VILLASTELLONE avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 24 del 24112011 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara REAL VILLASTELLONE – SAN LUIGI SANTENA del 13.11.2011, Campionato di Terza Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società F.C.D. REAL VILLASTELLONE avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 24 del 24112011 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara REAL VILLASTELLONE – SAN LUIGI SANTENA del 13.11.2011, Campionato di Terza Categoria Con ricorso inviato in data 25.11.2011 la Società U.C.D. REAL VILLASTELLONE interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il quale il Giudice Sportivo, infliggeva alla società reclamante la sanzione della perdita della gara. Il reclamo non può essere esaminato nel merito, in quanto la Società ricorrente ha omesso di inviare copia dell’atto alla controparte o comunque di allegare la prova al ricorso così come previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S per i casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la Società F.C.D. REAL VILLASTELLONE tenuta al pagamento della relativa tassa di € 130 che non risulta versata.
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