COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD OLIMPIA S. AGABIO NOVARA 1948 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 01.12.2011 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara PRO VIGEZZO – OLIMPIA S. AGABIO disputata in data 26.11.2011, Campionato Juniores Prov. Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD OLIMPIA S. AGABIO NOVARA 1948 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 01.12.2011 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara PRO VIGEZZO – OLIMPIA S. AGABIO disputata in data 26.11.2011, Campionato Juniores Prov. Girone A Con ricorso inviato in data 07.12.2011 la Società OLIMPIA S. AGABIO si duole del provvedimento con cui il Giudice sportivo ha inflitto al proprio dirigente CAVALLARO Nicola la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2012, poiché “al termine della gara inseguiva l’arbitro che stava rientrando nello spogliatoio, aggredendolo verbalmente con pesantissime ingiurie e gravissime minacce”. Di tale sanzione la Società ricorrente chiede la riduzione, ritenendola eccessiva. La Società, infatti, ritiene che le circostanze descritte nel referto arbitrale e su cui si basa la decisione del Giudice sportivo non siano “veritiere”, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a seguire la propria squadra che si allontanava dal terreno di gioco, dicendo all’arbitro che “quando non aveva voglia di arbitrare e non aveva la testa per farlo di rimanere a casa”. La Società, pertanto, chiede la riduzione della sanzione inflitta al Sig. CAVALLARO “perché non c’è stato nessun cenno di violenza e di contatto” da parte di quest’ultimo nei confronti dell’arbitro. Giova preliminarmente ricordare che nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso in esame il referto arbitrale riporta il contenuto delle affermazioni rivolte dal Sig. CAVALLARO all’arbitro: “Sei finito, non devi più arbitrare, ti faccio fuori, (…), ti faccio fuori, non mi fai paura, (…) le dovrebbero uccidere persone come lei le dovrebbero fucilare, le farò causa lei non dovrebbe più arbitrare perché è cerebroleso, (…) sei finito”. Correttamente il Giudice sportivo ha qualificato tali affermazioni come “pesantissime ingiurie e gravissime minacce”, rispetto alle quali si ritiene congrua la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2012, in considerazione non solo del tenore delle stesse, ma anche del contesto in cui si è svolta l’azione – trattasi infatti di campionato giovanile – e del ruolo ricoperto nella Società dal Sig. CAVALLARO, che dovrebbe essere un esempio positivo – sul campo e fuori – per i propri giovani tesserati. Per questi motivi la Commissione Disciplinare CONFERMA la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2012 comminata al Sig. CAVALLARO Nicola, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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