COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. VIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 dell’8/12/11 della Delegazione Provinciale di Biella in riferimento alla gara VIGLIANO – VALSESSERA disputata il 4/12/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. VIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 dell’8/12/11 della Delegazione Provinciale di Biella in riferimento alla gara VIGLIANO – VALSESSERA disputata il 4/12/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria - Girone E Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 10/12/11, la A.S.D. F.C. VIGLIANO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 dell’8/12/11 della Delegazione Provinciale di Biella in relazione allo svolgimento della gara VIGLIANO – VALSESSERA, disputata il 4/12/11 nell’ambito del Girone E del Campionato di Seconda Categoria, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica per TRE gare inflitta al proprio giocatore BARCELLARI Alessandro. Nel suo puntuale rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 35° del secondo tempo, il giocatore del VIGLIANO, BARCELLARI Alessandro, colpiva un avversario con un violento calcio ad una gamba con pallone a distanza di gioco. La società reclamante, per mitigare la volontarietà e la violenza del gesto, precisa che il fatto è rientrato nella naturale dinamica agonistica e, quindi, deve farsi riferimento ad una comune scorrettezza di gioco e non alla volontà di procurare con violenza gratuita un danno fisico ad un avversario. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, La Commissione disciplinare territoriale, • ritenuto violento ed ingiustificato il comportamento del giocatore BARCELLARI Alessandro, il quale, mentre il gioco si svolgeva in altra zona del campo, colpiva un avversario con un violento calcio alla gamba; • valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. F.C. VIGLIANO, perché non versata; CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore BARCELLARI Alessandro.
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