COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. VIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 dell’8/12/11 della Delegazione Provinciale di Biella in riferimento alla gara VIGLIANO – VALSESSERA disputata il 4/12/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. VIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 26 dell’8/12/11 della Delegazione Provinciale di Biella in
riferimento alla gara VIGLIANO – VALSESSERA disputata il 4/12/11 nell’ambito del
Campionato di Seconda Categoria - Girone E
Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 10/12/11, la A.S.D. F.C. VIGLIANO
contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 dell’8/12/11 della
Delegazione Provinciale di Biella in relazione allo svolgimento della gara VIGLIANO –
VALSESSERA, disputata il 4/12/11 nell’ambito del Girone E del Campionato di Seconda Categoria,
sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che
venga ridotta la squalifica per TRE gare inflitta al proprio giocatore BARCELLARI Alessandro.
Nel suo puntuale rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 35° del secondo tempo, il giocatore del
VIGLIANO, BARCELLARI Alessandro, colpiva un avversario con un violento calcio ad una gamba
con pallone a distanza di gioco.
La società reclamante, per mitigare la volontarietà e la violenza del gesto, precisa che il fatto è
rientrato nella naturale dinamica agonistica e, quindi, deve farsi riferimento ad una comune
scorrettezza di gioco e non alla volontà di procurare con violenza gratuita un danno fisico ad un
avversario.
Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione
dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,
La Commissione disciplinare territoriale,
• ritenuto violento ed ingiustificato il comportamento del giocatore BARCELLARI Alessandro, il
quale, mentre il gioco si svolgeva in altra zona del campo, colpiva un avversario con un
violento calcio alla gamba;
• valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla
motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. F.C. VIGLIANO, perché non versata;
CONFERMA
la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore BARCELLARI Alessandro.
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