COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società BOVES M.D.G. CUNEO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 27 del 01/12/2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara BUSCA CALCIO 01 – BOVES MDG CUNEO del 20/11/2011, Torneo Giovanissimi Fascia B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della società BOVES M.D.G. CUNEO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui
al C.U. n. 27 del 01/12/2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara
BUSCA CALCIO 01 – BOVES MDG CUNEO del 20/11/2011, Torneo Giovanissimi Fascia B
Con tempestivo ricorso, ritualmente notificato alla controparte, la Società BOVES MDG CUNEO si
duole del provvedimento disciplinare con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la perdita della gara
la posizione irregolare del calciatore Moussa Lukman Junior, schierato dalla ricorrente nel corso
dell’incontro ma risultato poi non tesserato per la medesima.
Nello specifico, il giocatore extracomunitario era privo del documento ufficiale di identificazione ed
era stato, pertanto, accettato in distinta dal direttore di gara a seguito di presentazione della tessera
sanitaria e codice fiscale, che ne aveva consentito l’identificazione certa, nonché di dichiarazione
scritta del dirigente a fini di prova della regolarità del tesseramento. In distinta il giocatore veniva
individuato come Moussa Lukman Junior.
Successivamente all’incontro, a seguito del reclamo sporto dalla Società Busca, il Giudice Sportivo
accertava, all’esito di controllo svolto presso l’Ufficio tesseramenti, l’irregolarità della posizione del calciatore Moussa Lukman Junior in quanto non risultava tesserato per la Società Boves Mdg
Cuneo.
Osserva la ricorrente come il provvedimento disciplinare sia invece il frutto di un equivoco, causato
dal grossolano errore del proprio dirigente che all’atto della redazione della distinta avrebbe riportato
soltanto i nomi del giocatore e non anche il cognome, Doumbia, circostanza che causava la risposta
negativa dell’Ufficio tesseramenti interpellato.
Allorquando il controllo è stato eseguito inserendo anche il cognome del calciatore, Doumbia
appunto, la risposta dell’Ufficio competente è stata positiva avendo riscontrato che il calciatore in
questione risulta regolarmente tesserato per la Società Boves Mdg Cuneo a far data dal 21/10/2011,
come da documentazione in atti.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Commissione Disciplinare, accertata la regolarità della
posizione del calciatore Doumbia Moussa Lukman Junior, delibera di
ACCOGLIERE
il ricorso in oggetto omologando il risultato sportivo acquisito sul campo che è il seguente
BUSCA CALCIO 2001 – BOVES M.D.G. CUNEO 2 -3
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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