COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.53 del Sig. LEO BRUNO ( Società Reggio Sud 2004) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 1.12.2011 (inibizione fino al 31 MARZO 2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.53 del Sig. LEO BRUNO ( Società Reggio Sud 2004)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 65 del 1.12.2011 (inibizione fino al 31 MARZO 2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che il reclamante non ha contestato la ricostruzione dei fatti, ma ha chiesto una congrua riduzione della sanzione perché
valutata eccessiva, in quanto il comportamento è stato “reiteratamente offensivo, ma pur sempre privo di qualsivoglia minaccia”;
considerato che la sanzione inflitta può essere rimodulata in quanto eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei
fatti ascritti a carico del tesserato;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica fino al 29 FEBBRAIO 2012 e dispone restituirsi la tassa.
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