COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA CAMPAGNA I VIRTUS SARNO F.C. 2005 DEL 26.11.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA CAMPAGNA I VIRTUS SARNO
F.C. 2005 DEL 26.11.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. La società
reclamante, invero, ha impugnato l’ammenda di euro 240,00, inflitta a suo carico dal Giudice di prime cure,
in quanto “propri sostenitori, nel corso della gara, ingiuriavano e minacciavano il direttore di gara (recidiva)”.
Deve sottolinearsi che per la gara in esame erano stati designati ed erano stati presenti due Commissari di
Campo e che, come dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., art. 68, comma 1, essi, tra gli altri
compiti specifici demandati, “riferiscono… in relazione al comportamento del pubblico”. Orbene, quanto ai
Commissari di Campo designati per la gara di cui al ricorso in esame, sia dai referti, sia dalla relazione
suppletiva acquisita da questa C.D.T., non si rileva alcun addebito in ordine al comportamento del pubblico.
In particolare, anzi, dalla cennata relazione suppletiva è emerso che “il comportamento” del pubblico è stato
“sportivo” e che “la non condivisione di decisioni prese dalla terna arbitrale non è mai sfociata in frasi
offensive, lesive della dignità della terna stessa”. Sulla base degli esperiti accertamenti e verifiche, dunque,
questa C.D.T. deve procedere all’annullamento dell’impugnata sanzione. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005, annulla la sanzione
pecuniaria di euro 240,00, inflitta dal G.S.T. a carico della medesima società Virtus Sarno F.C. 2005;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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