COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO – GARA MONTESARCHIO I CERVINARA DEL 4.12.2011 – 1ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO – GARA MONTESARCHIO I CERVINARA DEL 4.12.2011 – 1ª CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il comportamento dei calciatori Cioffi Antonio e Pisaniello Guido è risultato di chiara violazione delle norme sportive vigenti. Deve aggiungersi che la linearità e chiarezza del referto arbitrale di gara non lascia spazio ad interpretazioni di segno contrario. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Montesarchio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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