COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 76. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ANGELO TESONIERO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO GRECO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. INDOMITA): ARTT. 1, COMMA 1, E 4, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 66, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. INDOMITA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 76. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ANGELO TESONIERO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO GRECO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. INDOMITA): ARTT. 1, COMMA 1, E 4, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 66, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. INDOMITA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 28 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 8 agosto 2011, protocollo 855/605, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 14 novembre 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Angelo Tesoniero, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Agropoli, con il suo assistente giuridico; il sig. Angelo Greco, presidente e legale rappresentante della società Indomita, anche in nome e per conto della medesima società. Alla contestazione del Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il sig. Angelo Tesoniero ha confermato integralmente quanto dichiarato, al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione. Egli ha ribadito, in particolare, che, al termine della gara Indomita – SantaTeresa del 21.11.2010, su invito dell’Osservatore dell’arbitro, rientrava nello spogliatoio, non accorgendosi di persone estranee che erano indebitamente entrate nello spazio antistante lo spogliatoio. Il sig. Angelo Greco, a sua volta, ha eccepito che, al termine della gara innanzi citata, non era successo nulla di particolare. Egli, in via specifica, ha confermato integralmente quanto dichiarato, al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione. Il rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ritenendo provata la loro colpevolezza (per quel che concerne l’arbitro, di aver omesso di indicare, nel testo del referto, l’indebito accesso di alcune persone nello spazio antistante lo spogliatoio; per quel che riguarda la società Indomita, la medesima, indebita presenza di persone estranee, in ordine alla quale la società è chiamata a rispondere, nel rispetto del principio della responsabilità oggettiva), nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Angelo Tesoniero, la sanzione della diffida e la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00; a carico del sig. Angelo Greco, la sanzione della diffida e la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00; a carico della società Indomita, l’ammenda di euro 5.000,00. Il difensore legale del sig. Angelo Tesoniero, alla richiesta della Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, ha rappresentato il suo dissenso in ordine alle richieste della Procura Federale, opponendosi alle stesse, in quanto, a suo avviso, nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non sarebbero previste sanzioni pecuniarie a carico degli ufficiali di gara. Il sig. Angelo Greco, presidente della società Indomita, si oppone anch’egli alle richieste della Procura Federale, insistendo che non si fosse verificato alcun incidente, né episodio rilevante, al termine della gara. Questa C.D.T. rileva che, dagli atti documentali acquisiti, inclusa la documentazione della Procura arbitrale, acclusa al fascicolo in esame, si evince quanto di seguito specificato: che, al termine della gara in argomento, effettivamente alcune persone erano indebitamente entrate nello spazio antistante gli spogliatoi; che l’Osservatore dell’arbitro aveva invitato il direttore di gara a fare immediato rientro nel suo spogliatoio, in ragione della presenza indebita delle persone innanzi richiamate; che, tuttavia, nessun effettivo pericolo – a quel che si ricava con chiarezza dal rapporto dell’Osservatore arbitrale, testimone qualificato dell’episodio – si era verificato nella circostanza, né per l’arbitro, né per i tesserati della compagine ospitata e che, inoltre, “sia il direttore di gara, che tutti i partecipanti alla gara, lasciavano l’impianto sportivo in completa tranquillità e senza nessuna difficoltà”; tenuto conto che, nella sua relazione finale, il Collaboratore della Procura Federale ha chiaramente escluso (a seguito dell’audizione anche di un operatore televisivo, che aveva proceduto a filmare la gara) sia che si fosse materializzata una “invasione di campo”, sia che fossero emersi “tentativi di violenza”, o “atteggiamenti minacciosi”, precisando, altresì, che non si fosse registrato “alcun danno ai partecipanti alla gara (… calciatori… il direttore di gara, l’osservatore... tifosi ospitanti ed ospitati)” e che, in conclusione, si fosse verificato “l’ingresso pacifico di cinque tifosi della squadra ospitante nel campo per destinazione per circa sessanta secondi, perché prontamente rientrati sugli spalti”. In sintesi, l’infrazione, da parte dell’arbitro, si è concretizzata nell’omessa segnalazione, nel suo referto ufficiale di gara, dell’indebita presenza di persone estranee, a fine gara, all’interno del campo di gioco: un’omissione che, pur tenendo conto dell’obiettiva non gravità della vicenda in esame, non può non essere sanzionata, in ragione dell’obbligo di diligenza e di puntuale corrispondenza alla realtà nella compilazione dei rapporti ufficiali di gara. Quanto all’incolpazione di natura disciplinare, a carico della società Indomita, essa si individua nel non aver impedito la citata, indebita presenza di persone estranee. Sulla base delle risultanze innanzi descritte e delle conseguenziali valutazioni, questa C.D.T. ritiene di dover infliggere le seguenti sanzioni: a carico dell’arbitro, sig. Angelo Tesoniero, l’inibizione fino al 5.02.2012; a carico del sig. Angelo Greco, presidente della società Indomita, l’inibizione fino al 31.01.2012; a carico della società Indomita, l’ammenda di euro 150,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dell’arbitro, sig. Angelo Tesoniero, l’inibizione fino al 5.02.2012; a carico del sig. Angelo Greco, presidente della società Indomita, l’inibizione fino al 31.01.2012; a carico della società Indomita, l’ammenda di euro 150,00.
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