COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 77. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 77. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI
FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO
MONDRAGONE: ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 30 novembre 2011, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 giugno 2011,
protocollo 9719/769, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in
essa indicate; rilevato che, dopo la chiusura dell’attività istruttoria dibattimentale e prima della
decisione collegiale, sono comparsi i dirigenti deferiti della società San Pio Mondragone, che hanno
chiesto di conferire, informalmente, con il Presidente d’udienza, al quale hanno rappresentato di
essere giunti in ritardo per motivi non a loro ascrivibili; tenuto conto che essi hanno chiesto di poter
essere riconvocati da questa C.D.T., per essere sentiti; osservato che il rappresentante dell’Ufficio
della Procura Federale, dopo aver rassegnato le proprie conclusioni, era andato via, per cui non era
più possibile la presenza in udienza dell’Organo requirente; determinato, per ragioni di giustizia
sostanziale, di sentire i deferiti, questa C.D.T., in accoglimento dell’istanza, rinvia alla riunione del
30.01.2012, alle ore 16,00. Dispone che sia data comunicazione della presente ordinanza alle parti
ed al rappresentante della Procura Federale; P.Q.M.
ORDINA
il rinvio alla riunione del 30.01.2012, alle ore 16,00, previa comunicazione alle parti ed al
rappresentante della Procura Federale.
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